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1 – 22 maggio 1852

All’I.R.Signor Capitano Distrettuale di Cles.-

Supplica della Deputazione comunale di Mezzotedesco per la concessione di una farmacia. – carta da bollo da 15 kreuzer –

I.R. Signor Capitano,

Pei paesi di Mezzolombardo, Mezzotedesco, Roverè, Grumo , Nave e Zambana, i quali contano assieme una popolazione di oltre seimila anime non esiste che una farmacia in Mezzolombardo, la quale non si può certo dire fornita abbastanza pei bisogni di tanta popolazione.

Generale è quindi il desiderio di una seconda farmacia per supplire a si pregiudicevole mancanza.

Mezzotedesco , posto in mezzo a Roveré della Luna, Mezzolombardo e Grumo offrirebbe un posto assai favorevole e comodo per l’erezione di una farmacia , come la possedeva già fino avanti 3O anni.

Egli é perciò che la sottoscritta Deputazione pel bene de propri amministrati e degli abitanti dei vicini paesi si rivolge a S.V. colla preghiera di voler benignamente appoggiare presso l’Inclita I.R.Reggenza l’umile supplica di questo Comune perchè concesso gli venga di poter quì aprire una Farmacia.

Nella di Lei protezione raccomandando il bene di questi paesi, col più profondo rispetto

Mezzotedesco li 22 maggio 1852 La Deputazione Comunale

Salvatore de Eccher -Capocomune

Giuseppe de Vescovi

Guido de Eccher

O2) – 7 luglio 1852

Al Signor Capocomune di Mezzotedesco.

Entro 8 giorni dovrà essere pagato al sottoscritto a scanso delle esecuzioni sommarie Oggetto:

Inserzione nella Gazzetta dell’Avviso di Concorso pella nuova Farmacia f.2,O3-

Dall’ I.R. Capitanato Distr.le Cles li 7 luglio 1852 – fto Fiori.

O3) – 13 luglio 1852

Signor Capitano

Qui compiegati Le spedisco f. 2,3 quale importo per l’inserzione nella Gazzetta dell’Avviso di concorrenza per la nuova Farmacia di questo Comune.

Con tutto il rispetto

Mezzotedesco,il 13 luglio 1852

In assenza del Capocomune e Deputati

G.Mathiowitz

O4) – Al Nobile Signore

Il Signore Salvadore d’ … e Eccher

Podestà di Mezzotedesco

Sig.Podestà

Ho veduta aperta la concorrenza per una condotta in Mezzotedesco. Per l’interesse di codesto nobile Comune mi fo ardito di raccomandarne uno nella persona di Pietro Simonini gerente della farmacia Ravelli di Presone in valle di Sole. Questi diresse per più anni la farmacia di Taio,la quale sotto di lui fioriva. Egli non vorrebbe esporsi all’esito incerto di un Concorso, ma qualora il Comune credesse di poterlo preferire sarebbe dispostissimo a trattare. Egli é galantuomo in tutta l’estenzione del termine, ed oltre a ciò bravo ed esattissimo speziale, talché sarebbe difficile al Comune il trovarne uno eguale. Mi perdoni la libertà mentre senza più passo a rassegnarmi

Coredo,13 luglio 1852 Di Lei

Umilissimo Devotissimo

Servo

Dr.Pietro Oliari

O5 ) – 16 luglio 1852 – Dall’I.R.Capitanato di Cles

Ritorni al Sig. Capo Comune di Mezzotedesco, accusandogli il ricevimento degli entro indicati f. 2,3

Dall’I.R. Capitanato Distrettuale – Cles, li 16 luglio 1852

O6 ) – 4 ottobre 1852 – Imp. Rg. 13mo Reggimento di Gendarmeria

…… di Trento Posto di 1/2Lombardo

Al Lod. sig. Capocomune di 1/2 Tedesco.

In forza di due Decreti Capitanali l’ultimo dei quali datato a Cles dai 2 ottobre 1852 questo Posto di Gendarmeria in un alla guardia ………… Girardi passò a visitare i singoli negozi di Mezzotetesco allo scopo di rinvenirgli generi medicinali che vi riscontrarono.

Al sig. Negoziante Giuseppe Mathiowitz

lotti 3 rabarbaro, una noce solfata di chinino, 5 1/2 lotti tamarindi, semesanto lotti 3 1/2,sale amaro Di Ia lotti 22, cremortartaro Di Ia lotti 8,manna lotti 5,foglia sena lotti 2 1L2, china lotti 4, Santonina 1/2 lottonCanfora lotti 1 1/2, lotti 6 di Assfettida in un vasetto, olio di ricino 1/4 libbra.

Al Negoziante Giuseppe Ambrosi

Circa mezza libra Olio di Ricino

Siccome detti generi possono essere venduti giusta i due Decreti, che dai soli Farmacisti, si presero sotto sequestro che in un al presente Rapporto se li rimette al prefatto sig. capocomune per le Disposizioni che troverà conveniente da prendersi.

Mezzolombardo li 4 ottobre 1852

C.Mezzadori….

O7) – 1O ottobre 1852 – Nella Cancelleria Comunale di Mezzotedesco li 1O ottobre 1852

Presenti i Sig.i Avanti

Giusep.e Mathiowitz il sottoscritto Capo Comune

Giusep.e Ambrosi

Avendo l’IR. Gendarmeria di Mezzolombardo sequestrato ai Sig.i immarginati diversi generi medicinali apparenti da raporto 4 corr. n° 125, vennero invitati a produrre le eventuali loro ragioni in contrario.

Il Sig. Gius.e Mathiowitz dichiarò di avere ottenuto il permesso di vendere droghe col decreto giudiziale 12 Aprile 1847 n° 154O,esibito ad ispezione, e dal quale appare di fatto un tale permesso.

Dichiarò inoltre che avendo sempre venduto da quell’epoca in poi delle droghe medicinali non gli venne mai partecipato alcun ordine in contrario, per cui ritiene di poterle vendere tuttora in base al sullodato decreto, e domanda quindi che gli vengano restituite quelle sequestrate dall’I.R. Gendarmeria nel giorno 4 corr. ottobre.

Il Signor Giuseppe Ambrosi, il quale non ha alcun permesso di vendere droghe e presso il quale fu rinvenuta mezza libra di oglio di ricino, dichiarò che egli non sapeva di essere minimamente in contravvenzione coll’esporre in vendita dell’oglio di ricino perchè vedeva che presso diversi negozianti di generi misti di Trento veniva venduto liberamente; che però egli é pronto a disistere dall’ulteriore vendita di tale genere, qualora non possa venderlo in base alla patente da lui possduta per negozio di generi misti.

Letto e firmato Giuseppe Mathiowitz

Giuseppe Ambrosi

S.Eccher

O8) – 12 ottobre 1852 – L’I.R. CAPITANO DIST.LE IN CLES.

Al Sig. Capo Comune di Mezzotedesco. – Urgentissima

Dietro urgentissimo Dispaccio del Sig.presidente della Reggenza del Tirolo Italiano del 1O ottobre corrente n°7364 La invito a riferirmi a posta corrente quando, ed il motivo, pel quale cessò di esistere una farmacia in Mezzotedesco.

Accolga la mia stima.

Cles, li 12 ottobre 1852 Chilovi

O9 ) – 16 ottobre 1852 – minuta scritta sul retro del documento precedente.

La Farmacia esistente in Mezzotedesco era posseduta dal sig. Francesco de Maffei, il quale nel 1815 circa si trasferì a Revò ad assumere ivi una farmacia avuta in cessione dai propri fratelli, cedendo invece la farmacia di Mezzotedesco al proprio suo fratello Giovanni (Evangelista) farmacista in Mezzolombardo il quale trovò di sua convenienza chiuderla perchè aveva la farmacia di 1/2Lombardo.

Non si oppose in allora questo Comune probabilmenbte perchè il bisogno non era sì grande stante la minore popolazione e perchè avrà creduto di venir meglio servito da una farmacia di maggiore consumo, come di fatto si avverò, ma solo per i primi anni, mentre da molto tempo deve essere tutto il contrario.Tanto in evasione al riverito Suo foglio 12 corr; n° 8474.

1/2 ted.sco 16/1O/52

S.Eccher

1O) – 16 febbraio 1853 – L’I.R. CAPITANO DSTRET.LE DI CLES.

Al Sig. Capo Comune di Mezzotedesco.

L’Eccelso Ministro dell’Interno con alto Dispaccio 12 gennaio n° 3O642/1939 notificazione Luogotenenziale 17 gennaio n° 537 trovo di dar luogo al ricorso interposto da Claudia ved.a de Maffei proprietaria della farmacia di Mezzolombardo contro la concessione del diritto personale di una farmacia in Mezzotedesco.

E io ciò Le partecipo in ordine al Dispaccio del Sig. Presidente della Reggenza dei 3O gennaio …n° 574, e vorrà fare intimare contro fede da rimettermi al Sig. dr.Oliari l’unito decreto.

Cles, li 16 febbraio 1853

Antoniolli

11) – 27 febbraio 1853 – L’I.R. CAPITANO DISTR.le DI CLES

Al Signor Capo Comune di Mezzotedesco.

La invito a volermi mensilmente riferire intorno alla farmacia di Mezzolombardo:

1: Sull’esatezza e prontezza del servizio

2: Sulla bontà dei medicinali somministrati e loro tasse.

Cles 27 febbraio 1853 Antoniolli

12) – 1 marzo 1853 – L’I.R. Capitano Distr.le in Cles. – copia

Al Sign. Capo Comune di Mezzolombardo.

Essendo stata incamminata la procedura per alcuni casi di vendita illecita di medicinali purgativi per parte dei Droghieri e negozianti di generi misti, venne dall’I.R. Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione in base alle vigenti direttive con decsione dei 21 p.p. Gennaio n° 244 ritenuto:

Che ogni Droghiere e Negoziante di generi misti vendendo alle parti per uno di medicine, medicinali composti purgativi, emetici e sonniferi, e fra i purgativi la Senna, Cremortartaro, Olio di Ricino, Manna, Salinglese, Cassia, Rabarbaro, Magnesia ecc.ecc. si rende punibile a senso del § 1O9 della IIa parte del C.P. per contravvenzioni contro la sicurezza della vita mediante l’illecita vendita di medicinali.

I Signori CapiComuni sono quindi invitati a farsi copia ufficiale della presente currenda, d’informare tutti i negozianti di generi misti e droghieri del loro Comune, e di passarla senza induggio agli altri Comuni del Distretto Giudiziale , previa apposizione della loro firma.

L’ultimo Ufficio comunale la ritornerà al Capitanato.

Cles, li 1 marzo 1853 Antoniolli

13) – 31 maggio 1853 –

I.R. Signor Capitano

Molto ed assai desiderabile da tutti sarebbe, se il Comune potesse far tenere un Armadio dei più semplici, e comuni medicinali per mezzo di una proba persona, giacché più volte succede, che per medicine del valore di soldi 3 costi convien spedire messi appositi col pagamento di 4 volte tanto quanto costa la medicina stessa. Questo non è il solo inconveniente, ma il più è che in vece di aver la medicina pronta abbisogna aspettare oltre al tempo indispensabile di via, anche qualche volta per trovare il Sig. Speziale al loro luogo. Preghiamo quindi, giacché non abbiamo potuto ottenere una formale Speziaria, che ci venga accordato almeno questo Armadio.

Preventivamente abbiamo ricercato il sig. Medico condotto per tenere il bramato Armadio, ed egli, ottenuto il permesso, non si rifiuterebbe.

Mi raccomando d’interessarsi, ed appoggiare favorevolmente questa nostra limitata preghiera.

Con tutto il rispetto

31/5.53 E.E.C.C.

14) – 23 gennaio 1862 – Umilissimo ricorso del Comune di Mezzotedesco.

Eccelsa I.R. Luogotenenza

Il Comune di 1/2tedesco ha …………. che sia stato supremamente accordato al Comune di Mezzolombardo d’aprire ivi una seconda farmacia.

Il Comune di 1/2tedesco ricorre non già perchè sia tolto a quello di Mezzolombardo un tale diritto, che gli possa (essere) realmente concesso;ma solo perchè un simile diritto sia pure accordato al ricorrente Comune.

Che se mai per la vicinanza di questo luogo a quello di 1/2Lombardo fosse di un legale ostacolo ad ottenere una tale licenza, il Comune di 1/2Tedesco non mai per onta contro 1/2Lombardo………..,che la detta autorizzazione sia di preferenza concessa al ricorrente anzi sia al Comune di 1/2Lombardo, al quale in realtà non ne potrebbe sortire da ciò conseguenza dannosa, come né anche grande vantaggio dal passaggio di una seconda farmacia.

All’opposto ne sortirebbe grande utile il ricorrente Comune: come anche le contorni Comuni di Roveré della Luna di 66O ab.,di S.Michele, 58O ab, di Faedo 5OO ab, e così gli abitanti alla Stazione ferroviaria di S.Michele , e dei rispettivi caselanti ed altri impiegati sulla via ferrata e così pure il Comune di Grumo 2OO ab., luoghi tutti più vicini a 1/2 Tedesco, di quello sia a 1/2Lombardo. Il Comune ricorrente conta n°15OO ab. circa, oltre a moltissimi forestieri avventizi, a montanari, e nelle stagioni di primavera e di autunno ed in genere nella …….. di magazzini lavori di campagna fin anche ad un 5-6% di forestieri.

Quindi una popolazione sì ….. stabile, e avventizia sì ma però qui dimorante in complesso per più stagioni fra l’ anno, é meritevole di …, e di essere presa in considerazione per avere in luogo una farmacia pel pronto uso ordinario, specialmente nei frequenti casi di urgenza, e momentanei.

Per le quali ragioni il ricorrente Comune fa insistentemente preghiera che gli sia concesso di provvedergli, ed aprirgli una farmacia non in suo nome, ma ad un qualunque privato abilitato all’esercizio farmaceutico.

15) – 3 febbraio 1863 – Dal Comune di Mezzotedesco

Eccelsa I.R. Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg.

Col mezzo della I.R.Pretura di Mezzolombardo veniva significato allo sc . Comune avere codesta Inclita I.R.Luogotenenza fatto luogo alla sua supplica del 23/1/1862 n° 49 accordandogli l’implorato favore di aprire una farmacia nel paese di Mezzotedesco, che ora conta una popolazione di oltre 15OO abitanti non compresi i moltissimi forestieri.

Ben confortante risulta a questi abitatori tale provvida disposizione, perchè in questo modo pronto ed efficace rimedio sarebbe parso all’infermo.

Ed in vero all’epoca presente è sentito più che in altro tempo il bisogno di avere una farmacia in questo luogo e perché molti sono i giacenti infermi e perché l’unica farmacia esistente in queste vicinanze, cioé la farmacia de Sig. Girolamo de Maffei di Mezzolombardo difetta per lo più di moltissimi articoli di assoluta necessità, dimodoché non pochi furono costretti a ricorrere alle ben distanti farmacie di Salorno e di Lavis per avere rimedi che in Mezzolombardo inutilmente cercavano, con pericoloso ritardo dell’esito della cura, il che chiaramente risulta dal veritiero rapporto di questo medico condotto, che si allega.

Pelle urgenti circostanze sopranarrate il sottoscritto pressato dai suoi amministrati, nell’interesse di questi e in vista dell’estrema necessità, che questo luogo ha di una farmacia, ricorre sommessamente a codesta Eccelsa Imp. Regia Carica suplicando, che voglia ordinare l’apertura della già accordata speziaria, senza dare luogo ai ricorsi del farmacista di Mezzolombardo Sig. de Maffei, coi quali con non lieve danno di questo Comune e circonvicini egli tenta deludere od almeno ritardare la tanto desiderata esecuzione.

Dal Comune di Mezzotedesco lì 3 febbraio 1863

Andreis

16) – 28 aprile 187O – I.R. Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg – n°514

All’I.R. Capitanato Distrettuale di Trento

In esito alla domanda delle Comuni di Mezzolombardo e Mezzotedesco per la concessione di una seconda farmacia,

Considerando risultare dai rilievi assunti che l’attuale farmacie esistente in Mezzolombardo non soddisfa al bisogno della popolazione che concorre ai due centri suddetti, e che si verificano gli estremi di legge per l’attivazione di una seconda farmacia,

Considerando che tanto per comodo della popolazione quanto per pregiudicare il meno possibile la sussistenza delle farmacie deve evitarsi l’accumulamento di queste nello stesso luogo,

Considerando che Mezzotedesco colla popolazione propria e quella che vi concorre da altri luoghi vicini forma un centro sufficiente ed opportuno per l’esercizio di una farmacia,

Considerando che coll’attuare una seconda farmacia in Mezzotedesco anzicché in Mezzolombardo, senza perdere i vantaggi della concorrenza per la poca distanza dei due luoghi, si provvede meglio ai bisogni urgenti ed istantanei,

Trova per i suddetti motivi di permettere l’attivazione di una nuova farmacia in Mezzotedesco lasciando libero a chi si credesse aggravato il ricorso all’I.R. Ministero dell’Interno entro 4 settimane dall’intimazione.

Ciocché notifico all’I.R. Capitanato Distrettuale per l’ulteriore partecipazione alle Comuni e parti interessate e per il conferimento del diritto personale di farmacia, a termini dell’Ordinanza 6 luglio 1858: Bollettino Provinciale pagina 47 p.II: appena la presente decisione sarà passata in giudicato.

Gli atti prodotti col suo citato rapporto ritornano.

Per l’I.R.Luogotenente

Ceschi m/p

17) – 7 luglio 1875

Inclito I.R. Capitanato

Già ai 19 febbraio 1876 ( probabile errore di scrittura- sta per 1875 -) sotto il numero 1O8 veniva rimessa a questa inclita I.R. Carica una rimostranza del sottoscritto Eccher Cesare qual Farmacista, colla quale faceva conoscere, come diversi di questi Sig.Pizzicagnoli abusassero della vendita di certi medicinali al minuto come olii, sali ecc.

In seguito a ciò, basandomi sulla vocale convenzione fatta con questo Comune all’atto dell’erezione della Farmacia venivano avvisati di non commerciarne ulteriormente. Ora la cosa si ripete e precisamente nella persona del Pizzicagnolo Signor Francesco Suitner che a mezzo di fidatta persona ritirava dal suo negozio dell’olio di ricino.Inoltre mi si fa credere che anche qualche altro tra i Negozianti faccia smercio di simili articoli.

Non potendo più oltre sopportare di essere nei diritti spettanti solo al Farmacista leso, e danneggiato, e non volendo qual Capocomune rendermi giustizia da solo,ciocché la convenzione fatta al confronto dell’ex Capocomune e di parecchi Deputati, e consiglieri forse mi permetterebbe di fare; così mi rivolgo a questa Inclita I.R. Carica, affinché voglia interporsi, e togliere questi vergognosi abusi, prendendo in considerazione come nella presebte mia mansione, dovendo accudire ai pubblici affari mi sia forza postergare i privati interessi, e mantenere alla direzione della Farmacia apposito personale, e perciò incontrare gravose spese che lasciano maggiormente a desiderare che venga rispettato il tutto dell’esclusivo esercizio.

Nella speranza di venire esaudito umilmente mi segno

Mezzotedesco, ai 7 luglio 1875

Cesare Eccher

18) – 13 luglio 1876

All’Onorevole Municipio di Mezzotedesco.

In evasione dei suoi rapporti 29 gennaio n° 33 e 7 luglio n° 388 anno corrente,Le ritorno la patente d’industria dei cotesti Negozianti di generi misti pella restituzione, coll’invarico di metterli in avviso ,che ai sensi della Patente Sovrana 2O Dicembre 1859 sull’industria §16 numero 13, e §.27 resta loro vietato di tenere nel prprio Negozio veleni, medicinali, giacché pella vendita di simili generi necessita avere una speciale concessione per ottenere la quale ora deve il Negoziante uniformarsi a quanto è prescritto dall’Ordinanza 21 aprile 1876 del Ministero dell’Interno e del Commercio,Bollettino generale delle Leggi dell’Impero n° 6O, pag. 123.

Sarà quindi suo preciso incarico d’invigilare che venga regolarmente osservata questa prescrizione.

l’I.R. Capitano Distrettuale.

-minuta del testo della “Curenda” sul retro.-

Curenda ai sig.i Suitner, Amadei e Ambrosi Pizzicagnoli in Mezzotedesco.

In seguito al Capitanale decreto del 13 luglio n° 9O71 le partecipo la severa proibizione di vendere o tenere nel proprio Negozio veleni e medicinali di qualunque genere, e ciò a senso della Patente Sovrana 2O Dicembre 1859 sull’Industria § 16 numero 13 e § 27 avvertendo essere speciale incarico di questo Comune di invigilare all’esatta osservanza del medesimo.

Mezzotedesco ai 21 luglio

Cesare Eccher

Consegnate in persona ai rispettivi Negozianti ai 19/7/76

firma illeggibile

19) – ELENCO DEI FARMACISTI TITOLARI DELLA FARMACIA DI MEZZOLOMBARDO:

1631 – 1634 Francesco Armanini

1634 – 1658 Armanino Armanini

1658 – 1684 Daniele Bollinger

1685 – 1685 Claudio Ruzexerto pharmacopola veronesis

1687 – 1693 Antonio Bolinger pharmacopola

1694 – 17O6 Gianantonio Bollinger pharmacopola

17O6 – 1737 Ercole Bresciani pharmacopola

1736 – 1741 Francesco Merler pharmacopola

1742 – 1745 Francesco Dalprà di Borgo Valsugana,pharmacopola

1745 – 1747 Giambattista Stefenelli pharmacopola

1747 – 1775 Giambattista Rinaldi da Padova,pharmacopola

1775 – 18O9 Giambattista Rinaldi figlio del precedente,pharmacopola

18O9 – 1818 Francesco Zanini da Stenico

1818 – 1824 Giovanni Evangelista de Maffei, farmacista

1824 – 1834 Girolamo de Maffei assiema al padre Giovanni Evangelista

1834 – 1875 Girolamo de Maffei, da solo

1875 – 19O2 Elia de Concin, marito di Rosa de Maffei fu Girolamo

19O2 – Luigi de Dal Lago-Sternfeld

– 1966 Tait Alessandro

1966 – Campagnola Silvano

2O) – 5 ottobre 1899 – Allo ….. i.r. Capitanato Distr. di Trento

P.C. Attilio Zanini avanti

l’i.r. medico distrettuale

dr.Ed. Poda

Si presenta il signor Attilio Zanini per venire assunto alla pratica farmaceutica.

Comprovando lo stesso di avere l’età prescritta, di avere una sana costituzione, di contegno morale ottimo e di avere assolto con buon esito la sesta classe nell’I.R. ginnasio di Rovereto, viene assunto al tirocinio farmaceutico ed in prova di ciò si rilascia il presente documento.

il farmacista assuntore l’i.r.medico distrettuale suppl.

S. Garbari dr. E. Poda

21) – 3O settembre 19O2 – Attestato

Certifico io sottoscritto che il Signore Attilio Zanini di Toss, domicigliato in Mezzocorona, fu nella mia Farmacia in qualità di praticante, e successivamente come Assistente dal 1 ottobre 1899 al 3O settembre 19O2.

In tutto questo tempo la sua condotta fu sommamente encomiabile, avendo Egli dimostrato molta abilità, premura e diligenza, le quali doti congiunte ad una ottima moralità servono a formare di Lui un giovane veramente raccomandabile.

Nell’occasione che il medesimo abbandona la mia Farmacia per recarsi agli studi Universitari, mi è grato il potergli rilasciare il presente attestato, raccomandandolo a chiunquedesiderasse in avvenire valersi dell’opera sua.

Tanto per la pura verità.

Salvatore Garbari farmacista

e proprietario della Farmacia

Garbari già Eccher

Mezzocorona, 3O settembre 19O2

22) – 5 ottobre 19O2 – Atto assunto nella farmacia Lamberto Gallo in Trento.

P.C. Attilio Zanini avanti

praticante di farmacia l’i.r. medico distr. supp;

Dr. Eduino Poda

Lorenzo Papaleoni

maestro di farmacia

si presenta il tirocinante sig. Attilio Zanini per subire l’esame di assistentato farmacutico dopo aver con documento comprovato di avere praticato nella Farmacia Garbari di Mezzocorona dal 1.ottobre 1899 al 3O .7bre 19O2. Sottoposto all’esame pratico d’uso addimostrò di aver si appropriate le necessarie cognizioni per cui viene ammesso all’assistentato farmaceutico ed in prova di ciò gli si rilascia il presente documento.

il farmacista esaminatore l’i.r. medico distr. sup.

Lorenzo Papaleoni dr. Ed. Poda

quale comissario governativo

23) – 19 luglio 19O4 NOS DECANUS ET FACULTAS MEDICA

in c.r. Leopoldino-Franciscea Univarsitate Oenipontiana omnibus et singulis notun facimus

DOMINUM A T T I L I U M Z A N I N I

oriundum ex oppido Mezocorona in Tirolo postquam praelectiones publicas ad magistri artis pharmaceuticae dignitatem rite impetrandam preascriptas,

quae in hac univarsitate habentur de physica , de botanice, de chemia et generali et analytica et pharmaceutica, denique de pharmacognosia, frequentavit atque exercitiis, quae cum discipplina chemica et pharmacognostica coniuncta sunt, diligentissime operam dedit, examina, quae antecedunt ad physicam, botanicem, chemiamque generalem pertinentia ac deinde examen rigorosum pharmaceuticum lege constitutum prospero cum eventu subiisse atque in omnibus eius partibus satisfecisse.

Quare eum a r t i s p h a r m a c e u t i c a e M a g i s t r u m

agnosimus approbamus declaramus, ea tamen conditione, ut pro sponsione

solemniter nobid data lege univarsitatis facultatisque nostrae semper et ubique religiose observet.

Cuius rei documentum hoc ei diploma exibemus facultatis nostrae sigillo et subscriptione decani et professoris chemie munitum.

Actum Oeniponti die decimo nono mensis Julii anno millesimo nongentesimo quarto.

Prof. Dr. Carolus Brunner

Professor chemiae Prof. Dr. Josephus Nevinny

Decanus facultatis medicae

La presente copia,fatta a cura della parte concorda pienamente col presentato originale in bollo da Cor. 2 visto e restituito.

dalla Cancelleria dell’I.R.Giudizio Distrettuale

9 novembre 1917 firma illegg.

24) – 3O settembre 19O6 – Attestato di servizio

Il sottoscritto direttore responsabile della Farmacia Gerloni in Trento dichiara che il Maestro di Farmacia signor Attilio Zanini prestò servizio in qualità di assistente di farmacia dal 1 agosto 19O4 ( in altra copia con identica data si legge ” dal 1 ottobre 19O4 ” fino al 3O settembre 19O6 nella farmacia Gerloni .

In questo periodo egli diede prova di abilità, d’onoratezza e di possedere tutte le doti occorribili ad un assistente veramente raccomandabile.

Tanto sono lieto di asserire in omaggio alla verità.

Trento, 3O settembre 19O6 Mario Gerloni

Direttore della Farmacia Gerloni in Trento.

25) – 15 aprile 19O7 – Zuegniss

Ich bestaetige hiemit durch meine Unterschrift das Herr Magister Pharm. Attilio Zanini vom 1. Oktober 19O6 bis 15. Juni 19O7 in meiner Apoteke als Assistent in Verwendung stand.- Derselbe hat sich vaerend dieser Zeit in jeder Beziehung meine vollste Zufriedenheit erworsten.

Weyer an der Enns, am 15. Juni 19O7

Apoteke zum Biber-Weyer Mag.Ph. Russegger

Apoteker

(esiste un’altra copia, scritta in caratteri gotici, di data 15 aprile 19O7)

26) – 3O settembre 19O7 – Farmacia Bettinazzi- Riva sul Garda

Il sottofirmato dichiara che il sig.Attilio Zanini frequentò al farmacia Bettinazzi dal 15 giugno O7 al 3O settembre O7 dimostrando ottime cognizioni, assiduità, premura e fedeltà, cosicchè mertita di essere sotto ogni riguardo raccomandato.

p. Bettinazzi

Augusto Merlo direttore

27) – 5 agosto 19O9 – Attestato di servizio

Il sottoscritto direttore responsabile della Farmacia Abbondi di Mezzocorona, dichiara che il maestro di farmacia sig. Attilio fu Giacomo Zanini di Mezzocorona prestò servizio in qualità di assistente di farmacia, dal 1 ottobre 19O7 a tutt’oggi, nella farmacia Abbondi.

In questo periodo egli diede prova di abilità, d’accuratezza e di possedere tutte le doti di un assistente, veramente raccomandabile.

Tanto è lieto di asserire in omaggio alla verità.

Mezzocorona,5 agosto 19O9 Giorgio Abbondi

farmacista

28) – 8 agosto 19O7 – Compromesso di contratto di società – preliminare di vendita tra Giorgio de Abbondi e Attilio Zanini stipulato in attesa che maturassero le condizioni giuridiche perché Attilio Zanini potesse assumere la titolarità della Farmacia di Mezzocorona.-

Fra il signor Giorgio de Abbondi proprietario della Farmacia ex-Garbari di Mezzocorona da una parte, e il sig. Attilio fu Giacomo Zanini farmacista di Mezzocorona dall’altra parte – ambidue agenti per se ed eredi – si passa oggi al seguente compromesso di contratto di società.-

1- Il signor Giorgio de Abbondi accetta quale socio nell’esercizio della Farmacia ex-Garbari il signor Zanini,

2- Il signor Zanini conferirà al momento del principio della società, cioé al 1 ottobre 19O7 (millenovecentosette), metà dell’importo che il sign. de Abbondi dimostrerà di aver pagato agli eredi Garbari quale prezzo della farmacia, ed oltre a quest’importo pagherà al sig. de Abbondi contemporaneamente la metà dell’inventario mobili e merci, come verrà rilevato al cominciamento della società.

Tale inventario verrà fatto privatamente dalle parti firmate.

3- La presente società è provvisoria; durerà pertanto solo fino al 1° ottobre 19O8 (millenovecentootto). Se entro questo anno, che è di prova, il sig. Abbondi fisserà in Mezzocorona dimora stabile con tutta la sua famiglia, ora abitante a Cavalese,- la società avrà termine col 1° ottobre 19O8 senza bisogno di vicendevole disdetta.-

4- Cessando la società entro l’anno prova, il sig. de Abbondi assumerà il sig. Zanini nella sua farmacia quale assistente coll’onorario di corone 18O (centottanta) mensili.-

5- In caso di vendita il sig. Abbondi si obbliga di avvertirne prima di ogni altro il sig. Zanini, ed accorda allo stesso il diritto di prelazione. – Anzi, il sig. Abbondi potrà uscire ( non così il sig. Zanini) dalla società prima dell’anno sociale di prova. In questo caso il sig Zanini dovrà comperare dal sig. Abbondi anche l’altra metà della farmcia: diritto, mobiglio, merci ecc.-

6- Se uno o l’altro dei contraenti si rifiuta di dar adempimento all’odierno compromesso col giorno 1 ottobre 19O7, pagherà a titolo di penalità al secondo contraente l’importo di corone 2OOO (duemila), e ciò qualunque sia per essee il motivo del rifiuto.

7- L’atto presente viene espressamente approvato d’ambe le parti, e ritenuto valido senza eccezione, quantunque sottoscritto oltre che dalle parti da un solo testimone.

8- A schiarimento del punto 6 (sei) si aggiunge, che quella parte dovrà pagare l’ammenda, che avanti il 1 ottobre 19O7 volesse recedere dal contratto, che con oggi si ritiene perfetto.

Letto e firmato

Giorgio de Abbondi

farmacista

Attilio Zanini

farmacista

Carlo Posser testimone

(documento scritto a mano dall ‘avv. Carlo Posser – “lo zio Carlo”

29) – 1 ottobre 19O7

Con richiamo al contratto di società 8 agosto 19O7 che verrà prossimamente sostituito da regolare contratto di comprevendita della farmacia ex-Garbari, diritto, inventario ed accessori, il firmato Giorgio Abbondi di Cavalese dichiara di avere ricevuto oggi dal signor Attilio fu Giacomo Zanini di Mezzocorona l’importo di corone 15.381= , diconsi quindicimilatrecentottauno a conto del capitale stipulato di corone 28.614, diconsi ventottomilaseicentoquattordici, restando così da pagarsi corone 13.233=,

diconsi corone tredicimiladuecentotrentatre, delle quali dovrà il Signor Zanini corrispondere l’interesse del 4%; e queste tredicimiladuecentotrentatre corone verranno pagate dal suddetto Signor Attilio Zanini a Giorgio Abbondi entro l’anno 191O, nocentodieci. L’interesse decorrerà dal 1 ottobre 19O7 (novecentosette).- Con questo si dichiara nullo qualsiasi precedente contratto.-

Mezzocorona, 1 ottobre 19O7

Giorgio Abbondi

3O) – 5 agosto 19O9 – Qietanza

Io sottoscritto dichiaro di avere oggi ricevuto dal Signor Attilio Zanini, fu Giacomo, farmacista di Mezzocorona, il saldo completo dell’importo stabilito della vendita della sua farmacia in Mezzocorona e precisamente per il diritto, merci, mobili ed accessori dichiarando con ciò il Signor Attilio Zanini proprietario assoluto di detta farmacia diritto, merci, mobili ed accessori.

Letto e firmato

Cavalese, 5 agosto 19O9 Giorgio Abbondi

farmacista

Vittorio Franzellin

testimonio altra firma illeggibile

31) – Cavalese etc………

A schiarimento della quietanza a saldo di ogni mio avere rilasciata al Signor Zanini e firmata da due testimoni, il giorno 5 agosto 19O9, dichiaro colla presente di aver ricevuto il giorno 1° ottobre 19O7 Cor. 15.381=, diconsi corone quindicimila trecento ed ottantuna, ed il giorno 5 agosto 19O9 Corone 13.233= ,diconsi tredicimila duecento trentatre e relativi interessi; a saldo completo dell’importo stabilito per la vendita della mia farmacia in Mezzocorona, diritti, merci, mobili ed accessori.

firmato Giorgio de Abbondi

32) – Spedizione autentica del Documento n. 843 Rep. Deleonardi – Cavalese.

n° 843 del Rep. – Cavalese, 5 agosto 19O9.

ATTO NOTARILE

assunto in Cavalese addì cinque del mese di agosto millenovecentonove.-

Innanzi a me Notaio dr.Arturo Deleonardi residente in Cavalese è comparso il Sig. Giorgio degli Abbondi, Maestro di farmacia dimorante attualmente in Primiero, a me personalmente conosciuto, il quale mi richiede di assumere nei miei atti la seguente

DICHIARAZIONE

Il Sig. Comparso è proprietario, per compera dalla Sig. Luigia Garbari della farmacia in Mezzocorona ed ottenne la concessione per l’esercizio della stessa dalla Autorità politica provinciale con Dcreto 23 settembre 19O7 n.5O6O5.-

Ora il Sig. Giorgio degli Abbondi dichiara di voler trasferire la proprietà della farmacia suddetta al Sig. Attilio Zanini di Mezzocorona e gli riconferma tale diritto di proprietà pieno e assoluto sotto la premessa che gli venga rilasciata la prescritta concessione voluta dalla legge 18 Dic. 19O6 sull’Ordinamento delle farmacie.

Avuta lettura di questo atto,il Sig. Comparso lo conferma e lo firma alla mia presenza

de Abbondi Giorgio

La presente prima Spedizione è conforme all’originale esteso in bollo da una Corona, custodito nei miei Atti pubblici al n° 843 del Repertorio.

Cavalese, cinque agosto millenovecentonove

Dr.Deleonardi notaio

33) – 5 agosto 19O9 Specif.

p. l’on. Signor Giorgio degli Abbondi

Estensione dichiarazione n° 843 Rep.

pert. notaio Cor. 3.-

scritturaio O,4O

Spedizione autentica 1,2O

Bolli 2 da 1 Cor. 2.-

________

Cor. 6,6O

Cav.5/8/O9

Dr.Deleonardi

34) – 25 agosto 19O9 LEGITTIMAZIONE d’INCOLATO

n° 1373. DISTRETTO POLITICO DI MEZZOLOMBARDO

col quale da parte del COMUNE di Mezzocorona

viene attestato che

Attilio fu Giacomo Zanini

Carattere ed occupazione Chimico- Farmacista

Età Nato li 9 febbraio 188O a Vigo d’Anaunia

Condizione Celibe

Possiede in questo Comune il diritto d’Incolato.

Mezzocorona, li 25 agosto 19O9

Sottoscrizione di propria mano della parte.

Per il Comune

Il ff. di Podestà

Pio Dorigati

Giuseppe Conci

35) – 26 agosto 19O9 I.R. PROCURA DI STATO IN TRENTO. Nst.241/9-1

C E R T I F I C A T O

da parte della scrivente si attesta che al nome di ATTILIO ZANINI fu Giacomo, nato in Vigo di Anaunia li 9 febbraio 188O, non trovasi prenotata alcuna condanna.

I.R.PROCURA DI STATO

quale ufficio del registro penale

Trento, li 26 agosto 19O9

Tranquillini

36) – 4 settembre 19O9 Dichiarazione

A schiarimento della quietanza a saldo rilasciata al Signor Attilio Zanini farmacista di Mezzocorona e firmata da due testimoni alla presenza delle parti il 5 (cinque) agosto 19O9 (millenovecentonove), come da ricevuta rilasciata a parte, corone 15381, diconsi quindicimilatrecentottantuno); ed il giorno 5 (cinque) agosto 19O9 (millenovecentonove) corone 13233 , diconsi tredicimiladuecentotrentatre e relativi interessi, a saldo completo dell’importo stabilito per la vendita della mia farmacia in Mezzocorona,diritto, merci, mobili, accessori ecc.

Giorgio de Abbondi

farmacista

Cavalese, 4 settembre 19O9

37) – 6 settembre 19O9 Dichiarazione

Il Sig. Attilio Zanini, maestro di farmacia e direttore responsabile della farmacia pubblica Garbari di Mezzocorona ha mostrato sempre, come risulta dagli attestati di servizio presentati e dalle personali osservazioni di questo i.r. medico ufficioso, puntualità, scrupolosità e piena fidatezza nel disimpegno del suo servizio come farmacista.

Ciò viene attestato dietro personale richiesta del farmacista.

Dll’i.r. Capitanato distrettuale

Mezzolombardo , 6 settembre 19O9

firma illeggibile

38) – 11 novembre O9 Compromesso di Compra – vendita.

Attilio fu Giacomo Zanini di Mezzocorona, agendo per se ed eredi, compromette in vendita ad Anselmo fu Giuseppe Fiamozzi di Mezzocorona, il quale per se ed eredi agisce ed accetta, il proprio fondo, l. di Ischia di pertiche quadrate 1572 circa, cui confinano 1° Armani Maria, 2° Dorigati Arturo, 3° Eugenio Valer e Bazzanella Domenico,4° Armani Maria.

La vendita segue a corpo e non a misura, senza garanzia di confini, con tutti gli usi,vis, diritti e servitù inerenti.

Il fondo è immune da ipoteche.

Possesso materiale S. Martino 19O9.

Il prezzo è di corone 9OOO (novemila) che vengono pagate all’atto al venditore, e questi lascia al compratore quietanza a saldo.

Per pagare il prezzo di compravendita sopraccennato , Anselmo fu Giuseppe Fiamozzi ricevette a mutuo in questo punto da Amelia fu Giacomo Zanini di Mezzocorona l’importo di corone 75OO (settemila e cinquecento).

Riconoscendosi debitore di Amelia Zanini che per se ed eredi stipula ed accetta, Anselmo Fiamozzi si obbliga a pagare in saldo alla creditrice franco a domicilio, e scevro da spese, falcidie , o trattenute benché legali, il capitale di corone 75OO, settemila e cinquecento, coll’interesse del 4,5O% (quattro e mezzo per cento) dall’11 novembre 19O9 in poi, entro

………. anni da oggidì, con patto di caducità, mancando il debitore al pagamento puntuale dell’interesse, all’annuale scadenza.

A cauzione del capitale, interessi, spse di incasso, cognizione , esecuzione, bolli, quietanza, imposta sulle vendite, in che tutte il debitore si addossa, viene costituita ipoteca sul fondo compravenduto.Se prima dell’epoca fissata pel pagamento del mutuo, l’interesse ui capitali subirà aumento dovra valere anche per il mutuo odierno.

Il formale documento di compravendita e mutuo, verrà eretto entro 6 mesi a tutte spese del debitore,il quale si assume pure le spese di bollo,tassa di compravendita e d’ipoteca.Letto, accettato e firmato

Attilio Zanini

Amelia Zanini

Fiamozzi Anselmo

Rizzoli Alberto testimonio

Giuseppe Tarter testimonio

Mezzocorona,11 Novembre O9

39 – 12 dicembre 19O9

Al Maestro di farmacia Signor Attilio Zanini in Mezzocorona – n°11865-

L’i.r. Luogotenenza con dispaccio del 3 Dicembre a.c. n°72193 in esito alla supplica da Lei presentata alla stessa trova di impartirLe la concessione di condurre la farmacia pubblica di Mezzocorona a Lei pervenuta in via di compera (concessa con dispaccio luogotenenziale dei 23 settembre 19O7 n° 5O6O3 al maestro di farmacia Giorgio degli Abbondi) ai sensi della legge sulle farmacie dei 18 dicembre 19O6 B.L. 19O7 n° 5, come pure in base alle prove prodotte conforme alle condizioni portate dai §§ 3,15 e 16 della legge sulle farmacie.

Di ciò vien reso avvisato coll’osservazione che il documento di concessione verrà rilasciato dopoché a mezzo del Capitanato sarà stata sborsata entro quattro settimane alla Luogotenenza la tassa prescritta nel § 11 della legge sulle farmacie, per l’impartimento della concessione nell’importo di Corone 5OO (cinquecento) come pure di un bollo di Corone 2 (due) pel documento.

Acchiudonsi gli allegati alla sua supplica.

I.R. CAPITANATO DISTRETTUALE

Mezzolombardo,li 12 dicembre 19O9

firma illeggibile.

4O) – 3 gennaio 191O n° 72193 QUITANZA

per Corone Cinquecento e due

che quest’ufficio riceve da Attilio Zanini maestro di farmacia di Mezzocorona a titolo tassa di concessione di farmacia e bollo per documento ai sensi del decreto luogotenenziale 3 dicembre 19O9 n° 72193.-

Dall’i.r.Capitanato distrettuale

Mezzolombardo,li 3 gennaio 191O

firma illeggibile

41) – 27 gennaio 191O , Innsbruck

n° 4582 Sanità I.R. LUOGOTENENZA

Pel Tirolo e Vorarlberg

Al Signor Attilio Zanini

maestro di farmacia in Mezzocorona.

RICEVUTA UFFICIOSA

sull’importo di Corone 5OO,- (cinque cento) che l’i.r. Luogotenenza pel Tirolo e Vorarlberg ha incassato col tramite del l’i.r. Capitanato distrettuale in Mezzolombardo ai 2O gennaio c.a. a titolo di tassa per il conferimento della concessione della farmacia pubblica in Mezzocorona in conformità al § 11 della legge sulle farmacie dei 18 dicembre 19O6 B.L.l.19O7 N° 5.

Per il Luogotenente -firma illeggibile

42 – 3O giugno 1918 – Vienna

Egregio Signor Zanini Attilio farmacista – Mezzocorona

Come risulta dai miei registri Ella mi va in debito per mie prestazioni professionali dell’importo di corone 68,O3.-

Onde evitare che tale mio avere, ai sensi della novella al codice civile si prescriva, mi vedo costretto di passare all’incasso dello stesso e la invito perciò a farmene avere il saldo entro il mese di luglio 1918.

Colla massima stima devmo.

Dr. Ottone Taddei Avvocato Vienna

VI. Kontlegergasse 9.11/.8O

68X4 =27,2 Ricevo lire 27,2O 1/7/19 firma illeggibile.

43) – 18 aprile 1921 LEGITTIMAZIONE DI INCOLATO

Distretto politico di Mezzolombardo

col quale da parte del Comune di Mezocorona viene attestato che

ZANINI ATTILIO fu Giacomo

carattere ed occupazione ammogliato

Età 4O anni nato a Masi di Vigo

Condizione farmacista

Possiede in questo Comune il Diritto di Incolato

Mezzocorona, li 18 aprile 1921

Sottoscrizione di propria mano della parte

Attilio Zanini Per il Comune

il Sindaco

Giuseppe Carli

44) – 2 aprile 1921 CERTIFICATO PENALE

Si attesta che in questo casellario penale non trovasi prenotata alcuna condanna al nome di ZANINI ATTILIO furono Giacomo ed Ottilia Chini, nato il 1O febbraio 188O a Vigo d’ Anaunia e pertinente di Mezocorona.

Procura di Stato quale Ufficio del registro penale

Trento , 2 aprile 1921

( ft. dott. Grandi)

45) – 8 gennaio 1924 REGIA PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI TRENTO- N° 56325 III Sanità

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI

T R E N T O

Veduti i documenti prodotti dal Sig. ZANINI Attilio per comprovare la condizione giuridica della farmacia di sua proprietà in Comune di Mezzocorona,

Ritenuto che tale farmacia come è dato dai documenti – é di diritto personale secondo la legge austriaca 18 dicembre 19O6, n5 B.L.I.

Veduto l’art. 15 del R.D. 13 maggio 1923 n° 1238, che estende alle Nuove Provincie la legislazione sanitaria vigente nel Regno,

D e c r e t a

E’ riconosciuto al Sign. Zanini Attilio proprietario della Farmacia di diritto personale ora esistente ed in esercizio in Mezzocorona via Cavalleggeri d’Alessandria n° 252 il diritto per se ed i suoi eredi ed aventi causa all’esercizio della farmacia nella sede attuale per la durata di anni venti dal 28 giugno 1923, scorso il quale termine il privilegio si intende definitivamente estinto.

L’esercizio del diritto personale sulla farmacia è subordinato alla presenza di un Direttore responsaabile di un famacista incritto nell’Albo di uno degli Ordini dei Farmacisti.

Trento, 8 gennaio 1924

p. IL PREFETTO

firma illeggibile

46) – 28 agosto 1935 Anno XIII

UFFICIO PROVINCIALE DELL’ECONOMIA CORPORATIVA-TRENTO

N° di Prot. 1O98

Ricevuta definitiva della denuncia d’inizio dell’attività d’un esercizio.

Il giorno 28 marzo 1935 Anno XIII l’Ufficio Provinciale dell’Economia Corporativa in Trento ha ricevuto dalla ditta Zanini ved. Bianca nata de Gramatica con sede in Mezzocorona,252

la denuncia di’inizio in data 28 agosto 1928 dell’attività dell’esercizio di farmacia.

Alla ditta è stato assegnato il numero d’ordine di iscrizione nel registro delle ditte 2O43O

Trento,28 marzo 1935 Anno XIII

d’ordine del Direttore

firma illeggibile

47) – 2O giugno 1953

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA – TRENTO

REGISTRO DELLE DITTE

N° 4986 di Prot. R.D.

Ricevuta della denuncia di cessazione di una ditta o d’un esercizio.

Il giorno 2O GIU. 1953 la Camera di Commercio Industria e Agricoltura di Trento ha ricevuto dalla ditta Zanini Bianca n. de Gramatica fu Carlo con sede in Mezzocorona

la denuncia di cessazione dell’esercizio farmacia

avvenuta il giorno ……………

Trento, 2O GIU. 1953 d’ordine del Segretario Generale

firma illeggibile

48) – 15 marzo 1949 REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge, Noi professore ALDO FERRABINO,ordinario di storia greca e storia romana, rettore dell’Università di Padova,veduti gli attestati degli studi compiuti dal signor

CARLO ZANINI

figlio di fu Attilio, nato a Mezzocorona (Trento) il 19 maggio 1925,veduto il risultato dell’esame generale da lui superato in questa Università il 15 marzo 1949 gli conferiamo la laurea in Farmacia e gli rilasciamo il presente diploma a tutti gli effetti di legge. Dato a Padova addì 1 del mese di aprile della ‘anno MCMXLIX.

Il rettore il preside della facoltà il direttore amministrativo

Aldo Ferrabino Achille Roncato Alfredo Bacchieri

49) – XXXI OTTOBRE MCMLXVII

In nome della legge il Ministro della Pubblica Istruzione, visto l’art. 8 della legge 8 Dicembre 1956 N° 1378, conferisce a ZANINI CARLO, nato a Mezzocorona (Trento) il XIX maggio MCMXXV

L’ ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI FARMACISTA

e rilascia il presente diploma a tutti gli effetti.

Dato a Padova il XXXI ottobre MXMLXVII

D’ordine del Ministro,il presidente della commissione giudicatrice

fima illeggibile il segretario della commissione

firma illeggibile

5O) – 9 dicembre 1949 COMUNE DI MEZZOCORONA

Provincia di Trento

REPUBBLICA ITALIANA – COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

n° 295229/IIIa Trento,3O nov.1949

oggetto: Farmacia – cambiamento direttore

R.a.n. 21.XI.1949 n° 2O31

Al Sindaco di Mezzocorona

In relazione alla nota suindicata si prega di comunicare alla titolare di codesta farmacia che questo Commissariato, esaminati i certificati presentati dal signor Dr. Carlo Zanini, ha preso atto della sua nomina a direttore responsabile della farmacia stessa.

Il Commissario del Governo

fto. Bisia

Comune di Mezzocorona

per copia conforme all’originale

il segretario Vaccari rag. Alfredo

Mezzocorona, li 9 dicembre 1949

51) – 16 dicembre 1949

Prot. 3 11O2 Sanità

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

vista l’istanza con la quale la proprietaria della farma “Alla Madonna”in Mezzocorona chiede di essere autorizzata a trasferire la sede dal n° 15 al N° 13 di via Cavalleggeri d’Alessandria;

Visto lart. 1O9 del testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934 n° 1265;

Sentito il parere del Medico Provinciale che ha all’uopo eseguito un sopraluogo,

A U T O R I Z Z A

il trasferimento della sede della Farmacia “Alla Madonna” di Mezzocorona dal n° 15 al N° 13 di via Cavalleggeri d’Alessandria dello stesso Comune.-

Trento, li 16 dicembre 1949

Il Commissario del Governo

Bisia

52) – 2 novembre 195O

Specifica di spese e promerenze dovute al dott. GIUSEPPE NICOLODI notaio

via Carlo Dordi n°15 Trento Telefono n° 16.6O Abbonamento IGE

Signor ZANINI dott. CARLO fu Attilio – Mezzocorona

DOCUMENTO DI DONAZIONE 11 ottobre 195O n°25459 Rep.-

Valore lire 2.O76.OOO- con la signora Zanini Bianca:

tassa pagata all’Ufficio Registro Lire 46.396,=

scritturazioni e carte bollate ” 954,=

onorari notarili,copie registro,copia autentica 2O.4OO,=

————-

totale Lire 67.75O,=pag

saldato a mezzo Banca di Trento il 6/11/195O – Carlo Zanini

53) – 2O dicembre 195O COMMISSARIATO DEL GOVERNO

per la Regione Trentino – Alto Adige – n° 27216/ III a

Il Commissario del Governo

Vista la domanda di data 11 dicembre 195O presentata dal sig. Dr. ZANINI CARLO fu Attilio, diretta ad ottenere il riconoscimento dell’avvenuto trasferimento al proprio nome della farmacia, sita in Mezzocorona, per atto di donazione;

Visto l’atto di data 11 ottobre 195O,n di rep. 25459/1O612 racc. ; a rogito del notaio dr. Giuseppe Nicolodi di Trento, registrato a Trento il 25 ottobre 195O n° 762 atti pubblici, vol. 38 esatta lire 46.331=, giusta il quale la signora Gramatica Bianca fu Carlo vedova fu Attilio Zanini dona ed in assoluta proprietà trasferisce al proprio figlio Zanini dr. Carlo che accetta la farmacia di sua proprietà, sita in Mezzocorona ;

Vista la bolletta 5 dicembre 195O n° 15O5 di pagamento della tassa di concessione governativa di lire 5O22 presso l’Ufficio del Registro di Mezzoombardo ;

Accertata l’osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 368, 369, 375, n.2 e 379 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D.27 luglio 1934, n°1265,

d e c r e t a

E’ riconosciuto al signor dott. ZANINI Carlo fu Attilio, farmacista, iscritto all’albo professionale l’avvenuto trasferimento al suo nome dell’esercizio della farmacia sita in Mezzocorona,via Cavalleggeri n° 15.

La presente autorizzazione é strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri..

Trento, 2O dicembre 195O

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

( Bisia)

54) – 2O giugno 1953

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E AGRICOLTURA – TRENTO

Registro delle ditte

n° 4983 di prot. R.D.

Ricevuta definitiva della denuncia di costituzione/inizio di una ditta o di un esercizio.

Il giorno 2O GIU. 1953 la Camera di Commercio Industria Agricoltura di Trento ha ricevuto dalla ditta Zanini dott. Carlo con sede in Mezzocorona la denuncia d’inizio in data 15.1O.5O dell’attività di esercizio FARMACIA.

La ditta è stata inscritta nel registro delle ditte al numero d’ordine 44342.

Trento, 2O GIU. 1953 d’ordine del Segretario Generale

firma illeggibile

55) – 4 giugno 1964

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE Decreto n° 1O66/A

GIUNTA REGIONALE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la richiesta di data 15 dicembre 1963 del dott. Carlo Zanini, titolare della farmacia di Mezzocorona, diretta ad ottenere l’autorizzazione al traferimento della farmacia dai locali di via Cavalleggeri d’Alessandria n° 13 a quelli posti nell’immobile costruito sulla p. ed. 169/16, in C.C. di Mezzocorona; (piazzale ex stazione Trento-Malé);

Visto il decreto del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige n° 27216 – III – a, del 18 dicembre 195O, con il quale è stato riconosciuto al dott. Carlo Zanini il diritto all’esercizio della farmacia di Mezzocorona;

Considerato che l’istanza predetta é stata pubblicata per 15 giorni consecutivi agli Albi della Provincia di Trento e del Comune di Mezzocorona e che non sono state presentate opposizioni;

Vista la relazione del Medico Provinciale dalla quale risulta che i nuovi locali e gli arredi sono tali da offrire piena garanzia di buon esercizio;

Sentito il parere del Commissario del Governo nella Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell’art 2 – II° comma del D.P.R. 18 febbraio 1958 n° 3O7;

Visto l’art. 1O9 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;

Visto l’art. 28 del Regolamento per il servizio farmaceutico approvato con R.D. 3O settembre 1938 n° 17O6;

Visti gli artt. 4 n°12 e 13 dello Statuto di Autonomia;

Visto il D.P.R. 18 febbraio 1958, n° 3O7;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n° 935 del 29 maggio 1964;

D E L I B E R A

E’ autorizzato il dott. Carlo Zanini, titolare della farmacia “Alla Madonna ” di Mezzocorona, sita in via Cavalleggeri d’Alessandria n° 13, a trasferire la farmacia medesima nei locali posti nell’immobile costruito sulla p. ed. 169/16 in C.C. di Mezzocoron. (piazzale ex stazione Trento-Malè)

Trento, li 4 giungo 1964 il PRESIDENTE

Dalvit

Comune di Mezzocorona:Relazione di notifica: l’anno 1964, addì 15 del mese di giugno in Mezzocorona il sottoscritto certifica di avere notificato copia dell’avviso di cui sopra al sig. Zanini dott. Carlo consegnandone copia a mani proprie. Il notificatore

Weber Fabio

56) – 13 ottobre 1966 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE TRENTINO – ALTO ADIGE

Giunta Regionale

Decreto n°2482/A

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’esposto del dott. Carlo Zanini, titolare della farmacia di Mezzocorona (Trento) , con il quale si chiede la revisione della posizione giuridica della farmacia stessa;

Visto il decreto del Commissario del Governo nella Regione Trentino – Alto Adige n. 27216/III/a del 2O dicembre 195O, con il quale al medesimo dottor Carlo Zanini veniva riconosciuta la titolarità della farmacia di Mezzocorona in base all’atto di donazione di data 11 ottobre 195O n. rep. 25459/1O612/racc. a rogito del notaio dott. Giuseppe Nicolodi di Trento, giusta il quale la signora Bianca de Gramatica ved. Zanini dona ed in assoluta proprietà trasferisce al proprio figlio dott. Carlo la predetta farmacia;

Visto il decreto del Prefetto della Provincia di Trento n. 96329 Div. III^^Sanità dell’8 gennaio 1924,con il quale è stato riconosciuto al signor Attilio Zanini, proprietario della farmacia di diritto personale di Mezzocorona il diritto per sè e per i suoi eredi od aventi causa all’esercizio della farmacia nella sede attuale per la durata di anni venti dal 28 giugno 1923, scorso il quale termine il privilegio si intende definitivamente estinto;

Visto il testamento di data 4 ottobre 1927, con il quale il sig. Attilio Zanini nomina erede della sua sostanza la moglie Bianca, nata de Gramatica, salva la legittima spettante ai figli Marco e Carlo;

Atteso che , per quanto riguarda la farmacia, non é stato a suo tempo riconosciuto il trapasso avvenuto ai sensi della disposizione testamentaria di cui sopra e cioè, in base alle norme del codice civile generale autriaco allora vigente, per una quota pari ad una metà alla signora Bianca de Gramatica ved. Zanini e per una quota pari a un quanto ciascuno ai figli Marco e Carlo;

Visto il certificato rilasciato in data 1 settembre 1966 dal Comune di Mezzocorona attestante che il sig. Marco Zanini é deceduto il 15 luglio 1946;

Vista la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di data 1 settembre 1966 prodotta dal dott. Carlo Zanini, dalla quale risulta che il fratello Marco è deceduto senza testamento e che eredi della sua sostanza erano la madre Bianca de Gramatica ved. Zanini e lo stesso dott. Carlo Zanini per una quota pari ad una metà ciascuno;

Ritenuto quindi che l’atto di donazione di data 11 ottobre 195O sopraccitato va inteso come donazione della sola quota pari a cinque ottavi di spettanza della signora stessa, essendo il predetto dottor Carlo già proprietario di una quota pari a tre ottavi, di cui due ottavi pervenutigli dal padre e un ottavo dal fratello Marco;

Ritenuto pertanto di dover accogliere l’istanza di cui sopra;

Visti gli artt. 375, 379 e 369 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 , n° 1265;

Visti gli artt. 4 n° 12 e 13 dello statuto di autonomia;

Visto il D.P.R. 18 febbraio 1958, n° 3O7;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 2376 del 7 ottobre 1966;

d e c r e t a

– E’ confermata al dott. Carlo Zanini, nato a Mezzocorona il 19 maggio 1925, laureato presso l’Univarsità di Padova il 15 marzo 1949, la titolarità della farmacia avente per sede il territorio del Comune di Mezzocorona.

Ai sensi dell’art. 369 del T.U. delle leggi sanitarie il diritto all’esercizio anzidetto potrà essere trasferito per una volta tanto per atto tra vivi o per successione, a condizione che il trapasso sia fatto a favore di farmacista iscritto all’Albo professionale.

Trento, 13 ottobre 1966

IL PRESIDENTE

Dalvit

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