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Detraibilità 2016

scontrino fiscale

Negli anni l’Agenzia delle Entrate alle soglie delle presentazioni dei modelli 730 e Unico ha emanato un corpus di circolari per meglio definire che cosa è detraibile dall’aliquota Irpef (o deducibile dal reddito) e che cosa non lo è. Lo fa anche quest’anno con risoluzioni 3/E/2016 e 18/E/2016, di interesse strettamente medico, ma facenti riferimento a precedenti circolari come la 17/E/2006 quella dei pannoloni. Partiamo proprio da questi ultimi: sono a carico del Servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico di famiglia o dallo specialista per i pazienti incontinenti altrimenti sono detraibili al 19% previa presentazione di ricetta medica e scontrino fiscale emesso dal rivenditore con la descrizione del prodotto. E sono detraibili – sempre previa presentazione di fattura – lenti a contatto e relativi liquidi, e occhiali ma solo con montatura base, le montature preziose sono escluse (circolare 108E del 1996). Detraibili anche materassi antidecubito, parrucche postchemioterapia 9/E 2010, arti artificiali, busti, stampelle. E i dispositivi medici impiantabili, purché anche lo scontrino riporti la marcatura CE, i termometri, i kit per gli esami da avviare a casa (urine, feci, test di gravidanza). Tra i medicinali, danno diritto a detrazione le spese, ticket inclusi, per prodotti indicati con la dicitura farmaco o medicinale o abbreviazioni (risoluzione Entrate 156/07) o dal codice AIC d’autorizzazione in commercio purché riscontrabili dal codice a barre, le preparazioni galeniche se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale, e fitoterapici (risoluzione 396/08). Non sono detraibili tutti i principi attivi non classificati come medicinali, in quanto non riportanti il bugiardino sottoscritto dal Ministero della Salute Italiana. Ci sono tra questi gli integratori alimentari (risoluzione 256/E 2008), i prodotti per bambini (latte in polvere, integratori). I farmaci omeopatici sono detraibili se nello scontrino parlante si riporta il codice identificativo univoco. Per quanto riguarda i nuovi servizi delle farmacie, sono detraibili quelli erogati da operatori contrattualizzati, ma solo se documentati con fatture. Intestate alla farmacia o all’erogatore diretto del servizio. Non sempre nei fatti la situazione è chiara. Ricordiamo, a titolo di “precedente”, che nella circolare 17E 2006 le prestazioni rese da coop di servizi ai pazienti anche degenti in casa di cura devono indicare nome e codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza, in questo caso una cooperativa di servizi, nonché estremi e codice fiscale di chi paga la prestazione e del familiare per il quale questa è sostenuta.

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