Negli anni l’Agenzia delle Entrate alle soglie delle presentazioni dei modelli 730 e Unico ha emanato un corpus di circolari per meglio definire che cosa è detraibile dall’aliquota Irpef (o deducibile dal reddito) e che cosa non lo è. Lo fa anche quest’anno con risoluzioni 3/E/2016 e 18/E/2016, di interesse strettamente medico, ma facenti riferimento a precedenti circolari come la 17/E/2006 quella dei pannoloni. Partiamo proprio da questi ultimi: sono a carico del Servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico di famiglia o dallo specialista per i pazienti incontinenti altrimenti sono detraibili al 19% previa presentazione di ricetta medica e scontrino fiscale emesso dal rivenditore con la descrizione del prodotto. E sono detraibili – sempre previa presentazione di fattura – lenti a contatto e relativi liquidi, e occhiali ma solo con montatura base, le montature preziose sono escluse (circolare 108E del 1996). Detraibili anche materassi antidecubito, parrucche postchemioterapia 9/E 2010, arti artificiali, busti, stampelle. E i dispositivi medici impiantabili, purché anche lo scontrino riporti la marcatura CE, i termometri, i kit per gli esami da avviare a casa (urine, feci, test di gravidanza). Tra i medicinali, danno diritto a detrazione le spese, ticket inclusi, per prodotti indicati con la dicitura farmaco o medicinale o abbreviazioni (risoluzione Entrate 156/07) o dal codice AIC d’autorizzazione in commercio purché riscontrabili dal codice a barre, le preparazioni galeniche se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale, e fitoterapici (risoluzione 396/08). Non sono detraibili tutti i principi attivi non classificati come medicinali, in quanto non riportanti il bugiardino sottoscritto dal Ministero della Salute Italiana. Ci sono tra questi gli integratori alimentari (risoluzione 256/E 2008), i prodotti per bambini (latte in polvere, integratori). I farmaci omeopatici sono detraibili se nello scontrino parlante si riporta il codice identificativo univoco. Per quanto riguarda i nuovi servizi delle farmacie, sono detraibili quelli erogati da operatori contrattualizzati, ma solo se documentati con fatture. Intestate alla farmacia o all’erogatore diretto del servizio. Non sempre nei fatti la situazione è chiara. Ricordiamo, a titolo di “precedente”, che nella circolare 17E 2006 le prestazioni rese da coop di servizi ai pazienti anche degenti in casa di cura devono indicare nome e codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza, in questo caso una cooperativa di servizi, nonché estremi e codice fiscale di chi paga la prestazione e del familiare per il quale questa è sostenuta.
È sempre più difficile sapere se una notizia è vera o falsa. Se parliamo di temi che riguardano la salute, poi, è ancora più complicato. Le notizie sulla salute, che attirano molto l’attenzione anche perché “emozionanti” di per sé, sono t...
Quando assumiamo una compressa pensiamo che il rapporto sia semplicemente tra farmaco e organismo: il principio attivo viene assorbito, raggiunge il suo bersaglio e produce l’effetto desiderato.
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La mente umana è una delle cose più complesse dell’universo e il modo in cui, da un segnale elettrico che attraversa una serie di neuroni, nasce il pensiero è argomento dibattuto da scienziati e filosofi.
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