Negli anni l’Agenzia delle Entrate alle soglie delle presentazioni dei modelli 730 e Unico ha emanato un corpus di circolari per meglio definire che cosa è detraibile dall’aliquota Irpef (o deducibile dal reddito) e che cosa non lo è. Lo fa anche quest’anno con risoluzioni 3/E/2016 e 18/E/2016, di interesse strettamente medico, ma facenti riferimento a precedenti circolari come la 17/E/2006 quella dei pannoloni. Partiamo proprio da questi ultimi: sono a carico del Servizio sanitario nazionale se prescritti dal medico di famiglia o dallo specialista per i pazienti incontinenti altrimenti sono detraibili al 19% previa presentazione di ricetta medica e scontrino fiscale emesso dal rivenditore con la descrizione del prodotto. E sono detraibili – sempre previa presentazione di fattura – lenti a contatto e relativi liquidi, e occhiali ma solo con montatura base, le montature preziose sono escluse (circolare 108E del 1996). Detraibili anche materassi antidecubito, parrucche postchemioterapia 9/E 2010, arti artificiali, busti, stampelle. E i dispositivi medici impiantabili, purché anche lo scontrino riporti la marcatura CE, i termometri, i kit per gli esami da avviare a casa (urine, feci, test di gravidanza). Tra i medicinali, danno diritto a detrazione le spese, ticket inclusi, per prodotti indicati con la dicitura farmaco o medicinale o abbreviazioni (risoluzione Entrate 156/07) o dal codice AIC d’autorizzazione in commercio purché riscontrabili dal codice a barre, le preparazioni galeniche se è specificata la loro natura, per questo è necessaria l’indicazione farmaco/medicinale, e fitoterapici (risoluzione 396/08). Non sono detraibili tutti i principi attivi non classificati come medicinali, in quanto non riportanti il bugiardino sottoscritto dal Ministero della Salute Italiana. Ci sono tra questi gli integratori alimentari (risoluzione 256/E 2008), i prodotti per bambini (latte in polvere, integratori). I farmaci omeopatici sono detraibili se nello scontrino parlante si riporta il codice identificativo univoco. Per quanto riguarda i nuovi servizi delle farmacie, sono detraibili quelli erogati da operatori contrattualizzati, ma solo se documentati con fatture. Intestate alla farmacia o all’erogatore diretto del servizio. Non sempre nei fatti la situazione è chiara. Ricordiamo, a titolo di “precedente”, che nella circolare 17E 2006 le prestazioni rese da coop di servizi ai pazienti anche degenti in casa di cura devono indicare nome e codice fiscale del soggetto che presta l’assistenza, in questo caso una cooperativa di servizi, nonché estremi e codice fiscale di chi paga la prestazione e del familiare per il quale questa è sostenuta.
Gli scontrini fiscali utilizzati per la detrazione devono obbligatoriamente riportare il codice fiscale del paziente.
Per fare questo è sufficiente PRESENTARE LA TESSERA SANITARIA (quella provinciale o quella europea) PRIMA DELL'EMISSI...
Si sa che l’osteoporosi è un problema assai diffuso e che la fragilità ossea è, soprattutto negli anziani, un problema serio:
Dopo una certa età ci sono molti motivi per valutare la condizione della propria massa ossea.
Se si chiede ad uno scienziato che cosa pensa dell'uso terapeutico dell'acqua termale, è probabile che la risposta sia un sorriso bonario, quando va bene, o un'affermazione del tipo "non è mai stato dimostrato che funzioni". Il che, per u...
Ci trovate in P.za S. Gottardo 13 38016 Mezzocorona, Trento (TN)
La nostra sede secondaria si trova in
via Rauti, 12 Roveré della Luna (TN)
Orari: lunedì-venerdì 8.30-12.00 e 16.00-18.30, sabato 8.30-12.00
Bisogno di informazioni?
Contattaci ora!
Questo sito utilizza i cookie per migliorare l' esperienza dei visitatori. Se decidi di continuare consideriamo accettato il loro uso. Leggi la privacy